Il Codice dell’Amministrazione Digitale definisce la validazione temporale come “il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.” (Articolo 1, Comma 1, Lettera bb CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Sempre nel CAD l’art. 20, comma 3 definisce il valore legale della marcatura temporale e sancisce infatti che “la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”
Le regole tecniche di attuazione del CAD sulla validazione temporale sono definite dal DPCM 22 febbraio 2013 (GU Serie Generale n.117 del 21-5-2013) ed in particolare:
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