La validazione temporale con marca temporale: i riferimenti normativi

Il Codice dell’Amministrazione Digitale definisce la validazione temporale come “il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.” (Articolo 1, Comma 1, Lettera bb  CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Sempre nel CAD l’art. 20, comma 3 definisce il valore legale della marcatura temporale e sancisce infatti che “la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”

Le regole tecniche di attuazione del CAD sulla validazione temporale sono definite dal DPCM 22 febbraio 2013 (GU Serie Generale n.117 del 21-5-2013) ed in particolare:

  • l’articolo 41 definisce i casi in cui riferimenti temporali sono opponibili a terzi:
  • gli articoli 47-54 definiscono le regole per la validazione temporale mediante marca temporale.

Link utili

100 Marche temporali InfoCert https://www.ufficiocamerale.it/marche-temporali/100-marche-temporali-infocert

500 Marche temporali InfoCert https://www.ufficiocamerale.it/marche-temporali/500-marche-temporali-infocert

1000 Marche temporali InfoCert https://www.ufficiocamerale.it/marche-temporali/1000-marche-temporali-infocert

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La validazione temporale con marca temporale: i riferimenti normativi

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