Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse e devono, pertanto, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.
Non è, pertanto, dirimente il formato del documento informatico (.pdf o .p7m); ciò che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indifferentemente in uno dei due formati, in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo.